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Inquinamento in Lombardia, in vigore i provvedimenti di secondo livello

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di Gaiaitalia.com, #Lombardia

 

 

Visto l’andamento delle concentrazioni di Pm10 nell’aria a partire da martedì 24 ottobre 2017, e in numerose città tra le quali Brescia, Milano, Mantova, entreranno in vigore i provvedimenti di secondo livello previsti dall’Accordo di bacino padano per l’attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell’aria, sottoscritto durante il G7 Ambiente del 7 giugno dal ministro Galletti e dai presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna.

Rispetto alle misure di primo livello precedentemente attive, il divieto di circolazione viene esteso alle autovetture diesel commerciali fino alla classe emissiva Euro 4 compresa, dalle 8.30 alle 12.30.

Inoltre, è vietato l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con prestazioni energetiche che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (nelle misure di primo livello era la classe 3 stelle).

Restano invariate le misure già previste dal primo livello. Sarà quindi vietata la circolazione alle autovetture diesel private di classe emissiva fino a Euro 4 compresa (le auto Euro 4 diesel con filtro antiparticolato possono circolare), dalle 8.30 alle 18.30, e ai veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino a Euro 3 compresa, dalle 8.30 alle 18.30.

Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, ai veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a traffico limitato (Ztl) e alle modalità di carico-scarico delle merci. Le limitazioni si applicano su tutto il territorio urbano esclusi: autostrade, strade di interesse regionale R1, tangenziale Sud, tratti di collegamento tra le autostrade, la tangenziale Sud e gli svincoli stessi, tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazione periferiche dei mezzi pubblici o delle stazione metropolitane (piazzale antistante Ortomercato per i veicoli provenienti dalla tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi; parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla tangenziale Sud attraverso via Serenissima; parcheggi posti a est dell’area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo; parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla tangenziale Sud attraverso via Morelli).

Si ricorda poi che per tutti i veicoli è vietato sostare con il motore acceso. È anche prevista la riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature in abitazioni e negozi, passando da 20° C a 19° C con tolleranza di 2° C. Infine, si applica il divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…) e per lo spandimento dei liquami zootecnici.

La disapplicazione dei divieti di cui sopra avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

  1. la concentrazione misurata il giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 e le previsioni meteorologiche e della qualità dell’aria prevedono, per il giorno in corso e per quello successivo, condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
  2. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Si ricorda infine che le procedure previste dall’Accordo di bacino, approvato nel mese di giugno 2017, si applicano automaticamente nei Comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale, dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo, e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per le Pm10 (50 µg/m3), registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).




(24 ottobre 2017)

©gaiaitalia.com 2017 – diritti riservati, riproduzione vietata



 

 

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